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Blocco stradale e libertà di manifestazione: la Procura di Torino sfida il Decreto Sicurezza davanti alla Corte Costituzionale

Un'aula di tribunale torinese potrebbe diventare il palcoscenico di una delle questioni giuridiche più rilevanti degli ultimi anni in materia di diritti fondamentali. La Procura della Repubblica di Torino ha formalmente chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale contro la norma introdotta dal cosiddetto Decreto Sicurezza (D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80) che ha inasprito la repressione penale del blocco stradale. Una mossa che apre un dibattito destinato a coinvolgere chiunque partecipi — o organizzi — manifestazioni di protesta in Italia.

Il contesto: cosa è successo sul raccordo Torino-Caselle

Il caso concreto che ha innescato la questione riguarda circa duecento persone che, nel corso di una manifestazione di protesta contro la situazione nella Striscia di Gaza, hanno bloccato fisicamente il traffico sul raccordo della tangenziale Torino-Caselle, frapponendo il proprio corpo alla circolazione veicolare. Una forma di protesta — il cosiddetto sit-in stradale — storicamente diffusa nei movimenti pacifisti, ambientalisti e sindacali di tutto il mondo.

Queste persone ora rischiano di essere processate ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, come modificato dall'art. 14 del Decreto Sicurezza: una norma che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque impedisca la libera circolazione su strada, quando il fatto è commesso da più persone riunite.

Perché la Procura chiede l'intervento della Corte Costituzionale

La memoria depositata dalla Procura di Torino articola tre distinte censure di incostituzionalità, ciascuna delle quali merita attenzione.

1. Violazione del diritto di riunione e di sciopero (artt. 17 e 40 Cost.)
La Procura osserva che la possibilità di creare rallentamenti o blocchi al traffico è connaturata a qualsiasi forma di manifestazione pubblica, sia statica (sit-in) sia dinamica (cortei). Trasformare questa conseguenza fisiologica in un reato significa, di fatto, rendere penalmente rischioso l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Il punto è cruciale: non si tratta di tutelare comportamenti violenti, ma di preservare spazi di dissenso civile che appartengono alla tradizione democratica del nostro Paese.

2. Il paradosso degli operai in sciopero
La Procura porta un esempio plastico e difficile da ignorare: se la norma venisse applicata letteralmente, gli operai che si radunano davanti ai cancelli di una fabbrica ostruendo la sede stradale antistante potrebbero essere incriminati per blocco stradale. Eppure la giurisprudenza consolidata riconosce da decenni che lo sciopero può legittimamente esplicarsi anche attraverso il picchettaggio, purché non trasmodi in violenza o minaccia. La nuova norma ignora completamente questa tradizione interpretativa.

3. Violazione del principio di ragionevolezza e disparità di trattamento
Il terzo profilo è forse il più tecnico ma non meno incisivo. La Procura confronta l'art. 1-bis con l'art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 66/1948: entrambe le norme tutelano la libertà di circolazione stradale, ma con una differenza fondamentale nell'elemento soggettivo. L'art. 1 punisce chi agisce al fine di impedire la circolazione (dolo specifico); l'art. 1-bis si accontenta della mera consapevolezza di ostacolare il passaggio (dolo generico). Risultato: chi manifesta in strada può essere condannato anche se il suo scopo è protestare, non bloccare il traffico. Una asimmetria che la Procura ritiene irragionevole e costituzionalmente insostenibile.

Le implicazioni pratiche per cittadini e organizzatori

Fino a quando la Corte Costituzionale non si pronuncerà — ammesso che la questione venga sollevata e accettata — la norma è vigente e applicabile. Questo significa che:

  • I partecipanti a manifestazioni che comportino anche solo temporanei blocchi stradali sono potenzialmente esposti a un procedimento penale con rischio di reclusione fino a due anni;
  • Gli organizzatori di cortei e presìdi devono prestare particolare attenzione alla gestione dei percorsi e alle interazioni con la viabilità, documentando accuratamente le modalità di svolgimento;
  • Le organizzazioni sindacali che promuovono scioperi con forme di presidio esterno ai luoghi di lavoro si trovano in una zona grigia giuridica che richiede consulenza preventiva;
  • Chi si trova già indagato o imputato per fatti analoghi ha tutto l'interesse a monitorare l'evoluzione di questo procedimento e valutare strategie difensive analoghe.

Uno sguardo d'insieme: diritti in bilancia

La vicenda torinese mette in luce una tensione profonda che attraversa molte democrazie contemporanee: il bilanciamento tra sicurezza pubblica, libertà di circolazione e diritti di manifestazione collettiva. Il legislatore ha chiaramente scelto di rafforzare il primo polo; la Procura di Torino contesta che quel bilanciamento sia stato condotto nel rispetto dei valori costituzionali.

Non si tratta di stabilire se i blocchi stradali siano simpati o opportuni dal punto di vista politico. Si tratta di chiedersi se uno Stato democratico possa trasformare in delitto — con pena detentiva — una condotta che è, da sempre, parte del repertorio della protesta civile non violenta. La risposta spetta ora, eventualmente, alla Corte Costituzionale.

Lo studio LexGo seguirà con attenzione l'evoluzione di questo procedimento, pronto ad aggiornare i propri clienti su ogni sviluppo rilevante.

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