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Risarcimento del danno e recidiva: la Corte Costituzionale restituisce al giudice il potere di bilanciare le circostanze

Con la sentenza n. 72 del 24 febbraio 2026, la Corte Costituzionale ha segnato un nuovo capitolo nella lunga storia dei rapporti tra attenuanti e recidiva nel sistema penale italiano. Il bersaglio, ancora una volta, è l'art. 69, quarto comma, del codice penale: quella norma che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, impedisce al giudice di far prevalere queste ultime quando si confrontano con la recidiva reiterata. Un divieto che la Consulta ha già più volte intaccato, e che oggi viene ulteriormente ridimensionato in favore di chi ha scelto — prima ancora di affrontare il processo — di riparare integralmente il danno cagionato alla vittima.

Il caso che ha acceso il dibattito: furto in abitazione e danno già risarcito

Il procedimento nasce davanti al Tribunale monocratico di Ragusa. Un'imputata, fingendosi delegata di una chiesa, si era introdotta con l'inganno nell'abitazione di due coniugi sottraendo loro 3.500 euro in contanti. Un reato grave, inquadrato nell'art. 624-bis del codice penale come furto in abitazione. Tuttavia, prima dell'avvio del giudizio, l'imputata aveva restituito l'intera somma sottratta, integrando così la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, prima parte, c.p. — ovvero l'avere riparato interamente il danno mediante risarcimento e restituzione.

Il giudice ragusano si trovava però di fronte a un ostacolo: l'imputata era gravata da recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.), per via di numerose condanne precedenti, anche per reati della stessa indole. La legge vigente gli impediva di valorizzare appieno l'attenuante riparatoria, costringendolo al massimo a una dichiarazione di equivalenza tra le circostanze. Ed è proprio questo vincolo normativo che il Tribunale di Ragusa ha ritenuto costituzionalmente sospetto, sollevando la questione davanti alla Corte Costituzionale.

Il cuore del problema: una disparità difficile da giustificare

Il giudice rimettente ha messo in luce una contraddizione difficile da ignorare. Già nel 2023, con la sentenza n. 141, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale lo stesso divieto con riferimento all'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, c.p.). Eppure, per l'attenuante della riparazione integrale del danno — che implica un comportamento ben più attivo e virtuoso da parte del reo — il blocco rimaneva intatto.

La disparità era evidente: chi aveva causato un danno di lieve entità poteva beneficiare di un giudizio di prevalenza dell'attenuante; chi invece aveva risarcito integralmente e tempestivamente la vittima, dimostrando una condotta concretamente riparatoria, non godeva dello stesso trattamento. Una logica difficile da sostenere sul piano della coerenza sistematica e dei principi costituzionali.

La decisione della Corte: proporzionalità e rieducazione al centro

La Corte Costituzionale ha accolto la questione, dichiarando l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalente l'attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.

Le ragioni sono molteplici e meritano attenzione:

  • Riduzione dell'offensività del reato: il risarcimento integrale e tempestivo del danno attenua, sia pure a posteriori, il vulnus cagionato al bene giuridico protetto. Ignorare questo dato significa attribuire alla recidiva un peso sproporzionato rispetto all'effettiva gravità del fatto.
  • Finalità rieducativa della pena: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione impone che la pena guardi anche al recupero e al reinserimento del condannato. Inibire qualsiasi valorizzazione di una condotta riparatoria contrasta con questa prospettiva.
  • Incentivi virtuosi svuotati di senso: se la legge premia chi risarcisce la vittima — arrivando persino, per i reati procedibili a querela, all'estinzione del reato — non ha logica che questo comportamento venga poi neutralizzato in sede di bilanciamento delle circostanze.
  • Possibili indici di ravvedimento: la Corte chiarisce che il giudice, nel valutare il bilanciamento, può e deve considerare anche eventuali segni di resipiscenza del reo, desumibili dal modo in cui ha effettuato la riparazione. La recidiva guarda al passato; la condotta riparatoria guarda al futuro.

Cosa cambia nella pratica: più spazio alla valutazione del giudice

L'effetto concreto della pronuncia è immediato e significativo. D'ora in poi, nei processi in cui concorrono la recidiva reiterata e l'attenuante del risarcimento integrale del danno, il giudice non sarà più vincolato a un giudizio di mera equivalenza. Potrà — valutando le circostanze del caso concreto — ritenere l'attenuante prevalente sull'aggravante, con conseguente riduzione sensibile della pena applicabile.

Questo non significa che la recidiva perda rilevanza. Significa, piuttosto, che il sistema penale recupera quella flessibilità che il principio di proporzionalità richiede: ogni caso dev'essere giudicato per quello che è, senza automatismi che comprimono il ruolo del giudice e ignorano le condotte post-delittuose dell'imputato.

È un segnale importante anche per le vittime dei reati: il legislatore e ora la Corte Costituzionale confermano che chi subisce un danno ha un interesse concreto a ricevere riparazione tempestiva, e che il sistema premierà l'imputato che risponde a questo impegno in modo serio e completo.

Un percorso ancora aperto

La sentenza n. 72/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, che ha visto la Consulta intervenire ripetutamente sullo stesso articolo 69, quarto comma, c.p., erodendone progressivamente il perimetro applicativo. Ogni pronuncia ha allargato gli spazi di discrezionalità del giudice, nella convinzione che un sistema penale equo non possa essere governato da divieti rigidi e assoluti che prescindono dalla realtà dei fatti.

Resta ora da vedere se il legislatore sceglierà di intervenire organicamente sulla disciplina del bilanciamento delle circostanze, o se la materia continuerà a essere plasmata, caso per caso, dalla giurisprudenza costituzionale.

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