Con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha chiuso una questione che aveva acceso il dibattito tra penalisti e operatori del diritto: le pene previste per chi ha ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso dichiarazioni false o omissioni sono costituzionalmente legittime. Una decisione che merita di essere analizzata con attenzione, sia per le sue implicazioni pratiche sia per i principi giuridici che la sorreggono.
Il caso: cosa aveva sollevato il Tribunale di Firenze
La vicenda prende le mosse da un'ordinanza del Tribunale di Firenze, che aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 — poi convertito nella legge n. 26 del 2019 — nella parte in cui punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, allo scopo di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, presenti dichiarazioni o documenti falsi, utilizzi attestazioni non veritiere oppure ometta informazioni rilevanti.
Il giudice rimettente sosteneva che tale cornice edittale fosse eccessivamente severa, proponendo in alternativa una pena compresa tra sei mesi e tre anni, oppure, in via subordinata, tra sei mesi e sei anni. A fondamento della questione venivano invocati due parametri costituzionali precisi: l'articolo 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e l'articolo 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena).
Le due censure al vaglio della Consulta
La Corte ha affrontato separatamente i due profili di illegittimità prospettati:
- Sproporzione intrinseca della pena: il Tribunale di Firenze riteneva che il minimo edittale di due anni di reclusione fosse di per sé irragionevolmente elevato rispetto alla gravità tipica delle condotte incriminate. La Consulta ha respinto questa tesi, sottolineando come la fattispecie sia circoscritta e specifica, e come una sanzione severa — pur essendo tale — non raggiunga la soglia della manifesta irragionevolezza richiesta per un intervento ablativo della Corte.
- Irragionevolezza per comparazione con altri reati: il giudice a quo aveva messo a confronto la norma censurata con le pene previste per la truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n. 1, e art. 640-bis c.p.) e per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), rilevando una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.
Le ragioni della non fondatezza: il ragionamento della Corte
Sul confronto con i reati di truffa, la Corte ha adottato una posizione netta: le fattispecie di cui agli articoli 640 e 640-bis del codice penale non costituiscono un valido termine di paragone. La diversa struttura delle condotte e la differente natura degli elementi costitutivi impediscono un raffronto omogeneo che possa far emergere una violazione del principio di uguaglianza.
Più articolato è il ragionamento svolto in relazione all'articolo 316-ter del codice penale. La Consulta ha riconosciuto che questa norma — che punisce l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato — presenta significative analogie con l'articolo 7 del decreto sul reddito di cittadinanza, sia per il tipo di condotte incriminate sia per il bene giuridico tutelato. Eppure, la differenza sanzionatoria trova una giustificazione razionale e costituzionalmente accettabile.
Il punto centrale è questo: il reddito di cittadinanza era una misura di larghissima applicazione, accessibile a milioni di persone e strutturalmente esposta al rischio di abusi. In questo contesto, il legislatore ha ritenuto necessario associare alla fattispecie una sanzione dotata di una particolare forza deterrente, capace di scoraggiare condotte fraudolente su scala di massa. La Corte ha ritenuto questa scelta rientrante nella discrezionalità legislativa, e non manifestamente irragionevole.
Cosa significa questa sentenza nella pratica
Le ricadute concrete di questa pronuncia sono significative per chiunque si trovi — o si sia trovato — coinvolto in procedimenti penali legati a presunte irregolarità nella percezione del reddito di cittadinanza:
- La pena da due a sei anni di reclusione rimane pienamente in vigore e non potrà essere contestata sotto il profilo della legittimità costituzionale sulla base degli argomenti già esaminati dalla Consulta.
- I difensori non potranno più invocare l'incostituzionalità della norma per ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio in via incidentale.
- Restano naturalmente percorribili tutte le ordinarie strategie difensive nel merito: dalla contestazione degli elementi costitutivi del reato alla valorizzazione di circostanze attenuanti, fino all'accesso a riti alternativi come il patteggiamento o il rito abbreviato.
- È fondamentale distinguere le condotte che integrano il reato di cui all'articolo 7 — caratterizzate dalla presenza di dolo specifico e da atti positivi di falsificazione o omissione consapevole — da situazioni di mera irregolarità amministrativa, che possono avere conseguenze ben diverse.
Un segnale più ampio sul contrasto alle frodi nel welfare
Al di là del caso specifico del reddito di cittadinanza — misura oggi superata dall'Assegno di Inclusione — questa sentenza lancia un messaggio chiaro: quando il legislatore interviene a tutela di misure di welfare destinate a fasce vulnerabili della popolazione, la Corte Costituzionale è disposta a riconoscere margini di discrezionalità sanzionatoria più ampi, purché la scelta punitiva non travalichi la soglia della manifesta irragionevolezza. Un criterio che continuerà a orientare il sindacato di costituzionalità sulle norme penali a venire.
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