Il 23 febbraio 2026 è stato finalmente siglato il rinnovo del CCNL per il Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024. L'accordo, sottoscritto tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, definisce le regole giuridiche ed economiche applicabili al personale degli enti locali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024.
Si tratta di un intervento atteso da tempo, che produce effetti concreti e immediati sulle retribuzioni di una platea molto ampia di lavoratori pubblici: dipendenti di Comuni, Province, Città metropolitane e altri enti del comparto. In questo articolo analizziamo i contenuti principali del contratto, con un'attenzione particolare agli aspetti pratici che ogni lavoratore dovrebbe conoscere.
Gli aumenti retributivi: cifre e decorrenze
Il dato più significativo riguarda l'entità degli incrementi. Secondo quanto comunicato dall'ARAN, il rinnovo contrattuale prevede aumenti retributivi medi mensili lordi di circa 136,76 euro per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021. Includendo la quota destinata al trattamento accessorio (pari allo 0,22%), si arriva a circa 140 euro mensili di incremento medio.
Gli aumenti sugli stipendi tabellari decorrono dal 1° gennaio 2024 e sono così distribuiti per area di inquadramento:
- Funzionari ed elevata qualificazione: +144,11 euro mensili lordi
- Istruttori: +132,81 euro mensili lordi
- Operatori esperti: +118,17 euro mensili lordi
- Operatori: +113,51 euro mensili lordi
È importante sottolineare che questi importi riassorbono e ricomprendono gli incrementi già previsti per le annualità 2022 e 2023, come stabilito dall'articolo 56 del CCNL in coerenza con la Legge n. 234/2021.
Le nuove retribuzioni tabellari annue
Tradotti in valori annui, gli stipendi tabellari — calcolati su dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima — risultano aggiornati come segue a partire dal 1° gennaio 2024:
- Funzionari ed elevata qualificazione: 24.941,67 euro annui
- Istruttori: 22.986,59 euro annui
- Operatori esperti: 20.452,55 euro annui
- Operatori: 19.645,43 euro annui
Questi valori subiranno un ulteriore incremento a partire dalla data di decorrenza del conglobamento dell'indennità di comparto (si veda il paragrafo successivo), raggiungendo rispettivamente 25.114,11, 23.138,75, 20.583,23 e 19.753,07 euro annui.
Il conglobamento dell'indennità di comparto dal 2026
Una delle novità strutturalmente più rilevanti del contratto riguarda la parziale incorporazione dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, con decorrenza 1° gennaio 2026.
In pratica, una quota dell'indennità di comparto — fino ad oggi erogata separatamente — viene assorbita nella retribuzione base. Ciò produce due effetti principali:
- Un aumento della retribuzione tabellare, con conseguente impatto positivo su tutti gli istituti economici legati ad essa (ad esempio TFR, indennità di fine servizio, tredicesima);
- Una riduzione del valore residuo dell'indennità di comparto, che tuttavia rimane in vigore nella parte non conglobata, posta interamente a carico del Fondo risorse decentrate.
A titolo esemplificativo, per i Funzionari ed elevata qualificazione l'indennità di comparto passa da 51,90 euro mensili a 36,33 euro mensili, con una quota di 15,57 euro che viene incorporata nello stipendio base. Il contratto specifica che l'incremento tabellare derivante da questo conglobamento concorre al calcolo dell'indennità di premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.
Effetti sugli istituti economici e previdenziali
Un aspetto spesso sottovalutato dai lavoratori riguarda la portata trasversale degli aumenti tabellari. L'articolo 57 del CCNL chiarisce che i nuovi valori retributivi producono effetti su tutti gli istituti economici il cui calcolo è ancorato allo stipendio tabellare. Questo significa che l'aumento si riflette, tra l'altro, su:
- Indennità di fine servizio (o TFR);
- Indennità sostitutiva del preavviso;
- Calcolo degli scatti ai fini previdenziali;
- Indennità prevista dall'articolo 2122 del Codice civile in caso di decesso del lavoratore.
Anche il personale già cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto potrà beneficiare degli effetti economici e previdenziali degli aumenti, compatibilmente con le rispettive decorrenze.
Incarichi di Elevata Qualificazione: sale il tetto della retribuzione di posizione
Il rinnovo interviene anche sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), innalzando il limite massimo della retribuzione di posizione da 18.000 a 22.000 euro lordi annui per tredici mensilità. Il minimo rimane fissato a 5.000 euro, consentendo così una maggiore flessibilità nella graduazione degli incarichi da parte di ciascun ente.
La determinazione concreta dell'importo spetta ai singoli enti, sulla base di criteri predefiniti che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità gestionali e amministrative. Negli enti dotati di dirigenza, assumono rilievo anche l'ampiezza delle funzioni delegate e i poteri di firma attribuiti.
Conclusione: un rinnovo che porta benefici concreti, ma richiede attenzione
Il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 rappresenta un passo significativo per il personale degli enti locali, con ricadute economiche concrete sia nell'immediato che nel medio periodo. Tuttavia, la corretta applicazione delle nuove disposizioni — in particolare con riferimento al conglobamento dell'indennità di comparto, agli effetti sugli istituti economici accessori e alla gestione degli incarichi EQ — richiede una valutazione attenta da parte degli enti datori di lavoro e una conoscenza approfondita dei propri diritti da parte dei lavoratori.
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