Il modo in cui si fa medicina è cambiato profondamente negli ultimi anni. Sempre più spesso, trattamenti complessi, percorsi riabilitativi e terapie intensive vengono erogati al di fuori dei reparti ospedalieri tradizionali: in strutture ambulatoriali avanzate, centri residenziali specializzati, comunità terapeutiche. Ma il sistema previdenziale aveva tardato ad adeguarsi a questa realtà. Fino ad ora.
Con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, l'INPS ha fatto un passo decisivo: ha ridisegnato i confini dell'indennità di malattia, riconoscendo che l'impossibilità di lavorare non dipende dal tipo di struttura in cui si riceve la cura, ma dalla natura e dall'intensità del percorso terapeutico affrontato. Una novità che riguarda potenzialmente milioni di lavoratori in tutta Italia.
Perché questa circolare era necessaria
Il Servizio Sanitario Nazionale ha sviluppato negli anni modalità di assistenza sempre più articolate, pensate per ridurre i ricoveri ospedalieri tradizionali senza abbassare la qualità delle cure. Il problema era che queste nuove forme di trattamento — per quanto impegnative e invalidanti dal punto di vista lavorativo — non rientravano nelle categorie previdenziali classiche, lasciando molti lavoratori privi di adeguata copertura.
La circolare INPS interviene proprio su questo vuoto, stabilendo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e garantendo che il lavoratore in cura venga tutelato in modo proporzionale alla reale incidenza del trattamento sulla sua capacità lavorativa.
Le prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital
Una delle novità più significative riguarda alcune tipologie di prestazioni ambulatoriali che, per complessità e impatto sul paziente, vengono ora riconosciute come equivalenti al day hospital ai fini previdenziali. Rientrano in questa categoria:
- il Day Service Ambulatoriale (DSA)
- la Day Surgery
- la Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC)
- la Bassa Intensità Chirurgica (BIC)
- il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC)
- i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)
Si tratta di percorsi che richiedono accessi programmati alla struttura sanitaria e che, nella pratica, rendono impossibile o estremamente difficoltosa la normale attività lavorativa. Finalmente il riconoscimento previdenziale segue questa evidenza clinica.
Salute mentale e riabilitazione: più tutele per percorsi spesso trascurati
La circolare riserva un'attenzione particolare alle strutture operanti nell'ambito della salute mentale e della riabilitazione, aree storicamente meno tutelate dal punto di vista previdenziale.
Le giornate di presenza presso i Centri di Salute Mentale (CSM) per trattamenti programmati potranno essere indennizzate come malattia comune, mentre — in caso di ospitalità notturna documentata — il trattamento sarà equiparato al day hospital.
Vengono invece equiparati al ricovero ospedaliero a tutti gli effetti:
- i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC)
- le strutture psichiatriche residenziali sanitarie autorizzate
- le RSA per motivazioni sanitarie
- gli hospice
- le unità di riabilitazione intensiva ed estensiva
Le strutture prive di assistenza sanitaria diretta o i percorsi semiresidenziali continuano invece a essere trattati come malattia comune, con necessità di regolare certificazione medica.
OBI e Degenza Breve: riconosciuta la parità con il ricovero
Un altro tema affrontato dalla circolare riguarda le unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB), strutture sempre più presenti all'interno dei pronto soccorso italiani. L'INPS chiarisce che la permanenza in questi contesti — che può durare anche diversi giorni e implica un monitoraggio clinico continuo — deve essere trattata esattamente come un ricovero ospedaliero. Una precisazione importante, che elimina un'ambiguità che in passato aveva generato controversie e dinieghi ingiustificati.
Comunità terapeutiche e dipendenze: tutela rafforzata
Forse la novità più attesa riguarda le comunità terapeutiche e le strutture dedicate alla cura delle dipendenze patologiche. In questo ambito, la circolare stabilisce un principio chiaro: se la struttura opera in regime sanitario, dispone di personale medico qualificato, cartella clinica, piano terapeutico individuale ed è autorizzata o accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale, la permanenza residenziale viene equiparata a pieno titolo al ricovero ospedaliero.
Questo rappresenta un riconoscimento importante della natura medica delle dipendenze patologiche e della serietà dei percorsi di recupero, spesso lunghi e totalizzanti.
Cosa deve fare concretamente il lavoratore
Dal punto di vista pratico, il lavoratore che si trova in uno dei percorsi terapeutici descritti dalla circolare deve assicurarsi di disporre di documentazione adeguata rilasciata dalla struttura: certificati di ammissione, piani terapeutici, attestazioni di presenza e, dove rilevante, la qualifica sanitaria accreditata della struttura stessa. Senza questa documentazione, il riconoscimento dell'indennità potrebbe essere compromesso, anche laddove il diritto esiste in astratto.
È inoltre fondamentale verificare che la struttura presso cui si effettua la cura sia autorizzata o accreditata dal SSN, requisito spesso dirimente per determinare il trattamento previdenziale applicabile.
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Le nuove regole introdotte dall'INPS offrono tutele più ampie, ma navigare tra le categorie previste dalla circolare — e far valere i propri diritti in caso di diniego — può essere complesso. Lo studio legale LexGo, con sedi a Torino, Roma, Napoli, Parigi e Sofia, offre assistenza qualificata in materia di diritto previdenziale e del lavoro, sia per lavoratori dipendenti che per le aziende che devono gestire le implicazioni organizzative di queste nuove disposizioni.
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