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Deepfake e reati digitali: cosa cambia con il nuovo art. 612-quater del Codice Penale

L'intelligenza artificiale non è più soltanto una questione tecnologica o economica: è diventata, a pieno titolo, una questione giuridica e penale. Con la legge n. 132/2025, il legislatore italiano ha compiuto un primo passo significativo in questa direzione, introducendo nel Codice Penale il nuovo art. 612-quater, che sanziona la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale — i cosiddetti deepfake.

Si tratta di una norma destinata ad avere un impatto concreto sulla vita di molte persone: dalle vittime di contenuti falsi e denigratori diffusi online, alle imprese che si trovano a gestire crisi reputazionali innescate da immagini o video artefatti, fino ai professionisti che devono muoversi in un quadro normativo ancora in evoluzione. In questo articolo proviamo a fare chiarezza su cosa prevede la nuova disposizione e quali sono le implicazioni pratiche.

Che cos'è un deepfake e perché il diritto penale se ne occupa

Il termine deepfake indica quei contenuti — video, immagini, audio o testi — creati o alterati in modo convincente attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, al punto da risultare del tutto credibili agli occhi di chi li riceve. Le applicazioni illecite sono molteplici: dalla diffamazione di personaggi pubblici alla creazione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali, dalla manipolazione dell'informazione alle frodi commerciali.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 132/2025, il sistema penale italiano non disponeva di uno strumento ad hoc per affrontare questo fenomeno. I magistrati erano costretti a ricorrere a fattispecie generali — come la diffamazione, le norme sulla privacy o quelle sul trattamento illecito dei dati — con evidenti difficoltà applicative. Il nuovo art. 612-quater colma, almeno in parte, questo vuoto.

La struttura del nuovo reato: elementi essenziali

L'analisi della nuova norma rivela una fattispecie articolata, che vale la pena esaminare nei suoi elementi fondamentali:

  • La condotta tipica riguarda la diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di IA. Non è sufficiente creare il materiale: è la sua divulgazione — attraverso piattaforme social, messaggistica, siti web o qualsiasi altro canale — a integrare il reato.
  • Il requisito del danno ingiusto costituisce un elemento centrale della fattispecie. La norma richiede che dalla condotta derivi un danno ingiusto per la persona rappresentata o coinvolta nel contenuto artificiale. Questo elemento limita l'ambito applicativo, escludendo in linea di principio utilizzi satirici o artistici privi di lesività concreta.
  • I profili di procedibilità sono un aspetto delicato, su cui il dibattito tra gli esperti è ancora aperto: la scelta tra procedibilità a querela o d'ufficio incide profondamente sull'effettività della tutela offerta dalla norma.

L'aggravante comune legata all'uso dell'IA

Accanto alla nuova fattispecie autonoma, la legge n. 132/2025 ha introdotto anche una nuova aggravante comune applicabile a reati già esistenti quando vengono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Questo meccanismo è particolarmente rilevante in pratica: significa che chiunque utilizzi strumenti di IA per commettere, ad esempio, una truffa, una frode informatica o un atto persecutorio, potrà vedersi applicare una pena più elevata rispetto a chi commette lo stesso reato con mezzi tradizionali.

Si tratta di una scelta legislativa che riflette la consapevolezza che l'IA può amplificare in modo esponenziale la portata offensiva di condotte già illecite.

Le deleghe al Governo e il cantiere normativo aperto

La legge ha anche conferito al Governo specifiche deleghe legislative per adeguare ulteriormente il sistema penale alle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Questo significa che il quadro normativo attuale non è definitivo: nei prossimi mesi e anni ci aspettano nuovi decreti legislativi, nuove fattispecie e probabilmente aggiustamenti alle norme già introdotte.

Per le imprese e i professionisti, questo scenario impone un monitoraggio costante dell'evoluzione normativa, per non trovarsi impreparati di fronte a obblighi o rischi che cambiano rapidamente.

I nodi critici: legalità, determinatezza e rischio di abusi

Non mancano le criticità. Alcuni esperti hanno sollevato dubbi fondati sul rispetto dei principi cardine del diritto penale, primo tra tutti il principio di determinatezza: una norma penale deve essere chiara e precisa, in modo che il cittadino possa sapere in anticipo quali comportamenti sono vietati. L'uso di concetti tecnici legati all'IA — in continua evoluzione — rischia di rendere la norma ambigua o difficilmente applicabile in modo uniforme.

Si pone anche il tema della tendenza espansiva del diritto penale rispetto ai fenomeni tecnologici: criminalizzare prima e regolamentare poi è un approccio che può generare incertezza, sia per le vittime che cercano tutela, sia per chi opera nel settore in modo lecito.

Cosa significa tutto questo per te

Se sei una persona fisica che ha subìto la diffusione di contenuti falsi che ti ritraggono, la nuova norma ti offre finalmente uno strumento diretto per agire penalmente, senza dover costruire la denuncia intorno a fattispecie indirette.

Se sei un'impresa, devi considerare sia il rischio di essere vittima di deepfake aziendali (si pensi a video falsi di dirigenti che annunciano notizie di borsa), sia il rischio — in caso di utilizzo di strumenti di IA nelle comunicazioni — di incorrere nelle nuove aggravanti se tali strumenti dovessero essere impiegati in modo non conforme alla legge.

Se sei un professionista del settore tecnologico o operi nel marketing digitale, è il momento di rivedere le policy interne sull'uso dell'IA e di formare il personale sui nuovi confini penali.

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Che tu sia una vittima di contenuti artificiali illeciti, un'impresa che vuole mettere in regola i propri processi o un professionista che cerca orientamento nel nuovo quadro normativo, il nostro team è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

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