Alcune delle persone più vulnerabili presenti sul territorio italiano — vittime di tratta, violenza domestica, sfruttamento lavorativo — si trovano spesso in una situazione paradossale: hanno bisogno di sostegno economico urgente, ma non riescono a soddisfare i requisiti ordinari per accedervi. Con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l'INPS ha finalmente colmato questa lacuna, introducendo una disciplina speciale che consente ai titolari di permesso di soggiorno per «casi speciali» di ottenere l'Assegno di Inclusione (ADI) in deroga alle regole standard. Si tratta di una novità significativa, che merita di essere compresa nei dettagli da chi assiste queste persone — legalmente, socialmente o familiarmente.
Chi sono i destinatari di questa misura?
La circolare si rivolge specificamente ai cittadini stranieri titolari dei permessi di soggiorno disciplinati dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione. Si tratta di permessi rilasciati in contesti di particolare gravità, quali:
- vittime di tratta di esseri umani o riduzione in schiavitù;
- vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato;
- vittime di prostituzione coatta;
- vittime di violenza domestica o abusi gravi in ambito familiare;
- persone il cui coinvolgimento in procedimenti giudiziari o assistenziali le esponga a un concreto pericolo per la propria incolumità.
Questi permessi vengono solitamente rilasciati a seguito di indagini di polizia, operazioni antitratta o segnalazioni dei servizi sociali e dei centri antiviolenza. Chi li detiene si trova, per definizione, in una condizione di fragilità estrema che rende spesso impossibile soddisfare i criteri ordinari di accesso al welfare.
Le deroghe chiave: niente ISEE, niente vincoli di residenza
Il cuore della nuova disciplina sta nelle deroghe ai requisiti ordinari previsti per l'ADI. Per i titolari di permesso per «casi speciali», non si applicano:
- il requisito dei cinque anni di residenza in Italia;
- il requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni;
- i limiti ISEE ordinari (normalmente fissati sotto i 10.140 euro);
- i limiti di reddito e patrimonio, compresi quelli relativi a conti correnti, immobili e risparmi.
In pratica, una persona in questa situazione può presentare domanda di ADI senza ISEE e senza dover dimostrare anni di radicamento nel territorio. Restano invece in vigore i controlli relativi a eventuali condanne penali, misure di prevenzione o permanenza prolungata all'estero, nonché il possesso di determinati beni durevoli considerati incompatibili con lo stato di bisogno.
A quanto ammonta il beneficio?
L'assenza dell'ISEE incide anche sul calcolo dell'importo: non essendoci un reddito familiare da sottrarre, l'ADI viene determinato applicando direttamente la scala di equivalenza al massimale previsto. L'INPS fornisce un esempio esplicativo: 6.500 euro × scala di equivalenza 1 ÷ 12 mesi = 541,67 euro mensili.
L'importo può aumentare in presenza di specifiche condizioni familiari: minori a carico, persone con disabilità, anziani over 60 o altri componenti del nucleo che incrementano la scala di equivalenza. È inoltre riconoscibile una quota affitto aggiuntiva, a condizione che venga dichiarato un contratto di locazione regolare e valido.
Come presentare la domanda
La domanda di ADI può essere inoltrata attraverso i canali già previsti per il regime ordinario:
- direttamente sul portale INPS;
- tramite un CAF abilitato;
- attraverso un patronato.
Per accedere è necessario disporre di credenziali digitali valide: SPID di livello 2, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. La procedura prevede specifiche autodichiarazioni per i titolari di permesso per «casi speciali», relative alla composizione del nucleo familiare e all'eventuale situazione abitativa. L'INPS ha tuttavia precisato che, in una fase iniziale, alcuni moduli devono ancora essere trasmessi in forma cartacea via PEC all'Istituto.
Durata del beneficio e cosa succede al rinnovo
Un aspetto fondamentale da tenere presente riguarda la durata dell'ADI, che è strettamente legata alla validità del permesso di soggiorno. Se il permesso ha durata annuale, anche il sussidio non potrà superare quel limite temporale. In caso di rinnovo del permesso, il beneficio potrà proseguire; se invece il permesso viene convertito in un'altra tipologia di soggiorno, la domanda ADI decadrà automaticamente e dovrà essere presentata una nuova richiesta secondo le regole ordinarie. In attesa del rinnovo, l'INPS consente la continuazione del beneficio fino a eventuale comunicazione negativa dell'autorità competente, evitando così interruzioni improvvise del sostegno.
Obblighi e cause di esclusione
Anche chi accede all'ADI attraverso questo canale speciale rimane soggetto agli obblighi di inclusione sociale e lavorativa previsti per tutti i beneficiari: iscrizione al SIISL e rispetto delle convocazioni dei servizi sociali o dei centri per l'impiego. La mancata adesione a questi percorsi può comportare sanzioni o la revoca del beneficio.
L'ADI non spetta, inoltre, a chi è ospitato in strutture totalmente a carico pubblico, a chi usufruisce già delle misure per i testimoni di giustizia, o in presenza di revoca del permesso di soggiorno o di condanne incompatibili con il beneficio.
Conclusione: una tutela attesa, ma da navigare con attenzione
La circolare INPS n. 58/2026 rappresenta un importante passo avanti nella protezione delle persone più esposte a forme di sfruttamento e violenza. Tuttavia, la disciplina introdotta presenta numerosi elementi tecnici — deroghe, autodichiarazioni specifiche, limiti di durata, modalità di presentazione in parte ancora cartacee — che rendono fondamentale un supporto qualificato nella gestione della pratica, soprattutto per chi si trova già in una situazione di grande fragilità.
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